Circolare n.13 del 08 ottobre 2021


Oggetto: DL 21 settembre 2021, n. 127– misure urgenti in merito
alla certificazione verde COVID-19 in ambito lavorativo pubblico
e privato.


In ambito lavorativo privato, il DL in oggetto introduce espressamente l’impiego delle certificazioni
verdi nel settore privato, obbligo previsto a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021.
L’obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde si applica a chiunque svolge
una attività lavorativa nel settore privato per accedere ai luoghi in cui l’attività è svolta.
I lavoratori non in possesso della certificazione verde COVID-19 o che si rifiutino di esibirla al
momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati sino alla
presentazione della certificazione senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione
del posto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti né la retribuzione né altro
tipo di compenso, comunque denominato (comma 6, art. 3 del DL 127/2021).
E’ stata inserita, per le imprese con meno di 15 dipendenti, una ulteriore possibilità oltre a quanto
appena descritto: il datore di lavoro può infatti, dopo cinque giorni di assenza ingiustificata del
lavoratore, sospendere il lavoratore per un periodo di dieci giorni, rinnovabili una sola volta e non
oltre il 31.12.2021 (comma 7, art. 3 del DL 127/2021).
Le disposizioni di cui al DL in oggetto – regola valida per tutti i richiamati settori – non si applicano
ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata
secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (Prot. n.35309 del 04/08/2021).
La verifica del rispetto delle prescrizioni in tema di possesso di certificazione verde COVID19 – sta
in capo ai Datori di Lavoro che entro il 15 ottobre devono stabilire le modalità operative per
l’organizzazione delle verifiche che possono essere eseguite anche a campione,
prioritariamente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. I Datori di lavoro devono inoltre
individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni in tema di
possesso e esibizione del certificato verde.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10
(Piattaforma nazionale per il controllo del green pass: app denominata VerificaC19).
Ricordiamo che sono previste sanzioni per i lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro senza essere
in possesso della certificazione verde (da 600 a 1500 euro), ulteriori sanzioni (da 400 a 1000 euro)
sono previste in capo ai datori di lavoro per la mancata adozione delle modalità operative di
effettuazione delle verifiche e per la mancata verifica del possesso della certificazione dei propri
lavoratori.
Si allega atto nomina soggetto incaricato.
Napoli 08/10/2021
Dott.ssa Anna Lepre

Circolare n.14 del 14 ottobre 2021


Green Pass: importante primo accesso al lavoro dal 15 ottobre 2021.
Dal 15 ottobre 2021 entra in vigore l’obbligo di verifica del possesso del green pass in
ambito lavorativo (si precisa che è obbligatorio controllare il green pass di ogni lavoratore).
Il datore di lavoro o un soggetto da questi delegato dovrà dal 15 ottobre 2021 controllare
all’atto dell’accesso in azienda il green pass dei lavoratori e dei collaboratori.
L’ingresso in azienda dovrà essere negato al lavoratore se non munito di green pass ed il suo
nominativo verrà segnalato all’ufficio del personale (o al consulente del lavoro) affinché vengano
applicate nei suoi confronti le conseguenze previste dalla legge: assenza ingiustificata senza
retribuzione e questa sanzione si protrarrà fino all’esibizione del green pass.
Il green pass si ottiene a partire dal 15 ottobre:
– Già dal giorno della prima dose di vaccino (senza attendere 15 giorni) fino alla seconda dose
di vaccino e da quest’ultima avrà durata di un anno;
– Per i guariti da covid 19 ricevono il green pass al momento della negativizzazione e dura sei
mesi;
– Con tampone molecolare dure 72 ore
– Con tampone antigenico dura 48 ore.
Il controllo del green pass deve avvenire tramite l’APP gratuita Verifica C19 per la lettura del QR
code, se il lavoratore non ha ancora il green Pass digitale può esibire certificati cartacei quali
certificato di prima vaccinazione o esiti di tampone, o certificati di guarigione da malattia covid 19.
E’ fatto divieto assoluto di conservare copia dei green pass e di qualsiasi certificato.
In allegato.

  1. modello di nomina delegato al controllo green pass (per nominare i soggetti addetti
    materialmente alla verifica del green pass);
  2. allegato DVR per protocollo contenimento covid (contiene le procedure ed i comportamenti
    da tenere per frequenza dei controlli, l’irrogazione delle sanzioni, etc)
  3. modello comunicazione mancato possesso del green pass (da compilare ed inviare solo nel
    caso di mancanza di green pass per applicazione delle sanzioni)
    Napoli 14/10/2021