Il regime forfettario è un particolare regime fiscale attraverso il quale si può usufruire di una Partita IVA agevolata. Con il regime forfettario il reddito di un titolare di Partita IVA viene tassato a forfait, cioè sulla base di un indice di redditività che cambia sulla base del tipo di attività svolta dal contribuente.

REGIME FORFETTARIO 2019- Requisiti d’accesso

Dal 1 gennaio 2019 possono accedere a questo regime fiscale agevolato tutte le persone fisiche esercenti attività d’impresa di arti o professioni che, nell’anno precedente (in questi caso il 2018):

  • hanno conseguito ricavi o percepito compensi entro il limite massimo di 65 mila euro (quindi non più entro i 25 e i 50 mila euro);
  • non abbiano partecipazioni a società di persone, associazioni o imprese familiari;
  • non abbiamo il controllo di SRL o associazioni in partecipazione che esercitano attività direttamente o indirettamente connesse con quelle svolte dal soggetto titolare del regime forfettario.

Al contrario, per quanto riguarda le clausole di esclusione, non possono accedere al regime forfettario le Partite IVA che:

  • hanno una contemporanea partecipazione a società di persone, associazioni, imprese familiari o società a responsabilità limitata che svolgono attività riconducibili a quelle del soggetto che applica il regime forfettario;
  • esercitano un’attività prevalentemente nei confronti di datori con i quali sono in corso rapporti di lavoro nei 2 periodi d’imposta precedenti (ovvero nei confronti di persone comunque riconducibili agli stessi datori di lavoro);
  • non risiedono in Italia (a meno che non provengano da un Paese membro dell’UE o appartenente allo spazio economico europeo e producano almeno il 75% del loro reddito complessivo su territorio nazionale);
  • in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricato (o porzioni di esso), di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi.

REGIME FORFETTARIO 2019- Quali sono gli obblighi e quali gli esoneri?

Nel caso in cui un soggetto fiscale scelga di aderire al regime forfettario, è obbligato a:

  • numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali;
  • certificare e conservare i corrispettivi;
  • presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie;
  • versare l’IVA in relazione agli acquisti di bene all’interno dell’UE e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge (questo, nello specifico, è da valutare caso per caso anche in base al volume di ricavi e alle normative vigenti);
  • conservare le fatture ricevute ed emesse.

Mentre è esonerato:

  • dal versamento dell’IVA (di contro, naturalmente, non è possibile detrarre l’IVA a credito);
  • dalla registrazione delle fatture emesse e dei corrispettivi;
  • dalla registrazione degli acquisti;
  • dalla conservazione dei registri;
  • dalle dichiarazioni e comunicazioni IVA;
  • dalla comunicazione dati delle fatture (il cosiddetto spesometro);
  • dalla comunicazione di black list;
  • dalla comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute;
  • dalla fatturazione elettronica (anche se non esiste un obbligo come per gli altri professionisti, è comunque possibile usufruire di questo strumento).

Inoltre ogni contribuente in regime forfettario deve iscriversi ad un ente di previdenza. Se sei libero professionista e non hai una cassa di categoria (architetti, geometri, avvocati, commercialisti, ingegneri) devi iscriverti alla Gestione Separata INPS.

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