Circolare n.12 del 05 ottobre 2022


Credito d’imposta per le bollette anche alle imprese più piccole: il Decreto Aiuti ter estende
l’agevolazione anche ai contatori con potenza da 4,5 kW per i mesi di ottobre e novembre 2022. Bonus II
e III trimestre 2022 per le imprese che hanno contatori superiori a 16.5 KW


1) Imprese con contatori di potenza pari almeno a 4,5 kW.


Alle imprese con contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5 kW per i mesi di ottobre e
novembre sarà riconosciuto un credito d’imposta pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto
della componente energetica effettivamente utilizzata.
Il diritto a beneficiare del credito d’imposta scatta qualora il prezzo dell’energia, calcolato sulla base della
media riferita al terzo trimestre 2022, sia aumentato almeno del 30 per cento rispetto allo stesso periodo
del 2019.
Per l’utilizzo dei crediti d’imposta le imprese dovranno richiedere a mezzo pec entro sessanta giorni dalla
scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, al proprio fornitore di energia il calcolo
dell’aumento del costo della componente energetica registrato, così come l’importo del credito d’imposta
spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato entro e non oltre il 31 marzo 2023 in compensazione in f24.


2) Imprese con contatori di potenza superiore a 16,5 KW


A Tali imprese, oltre al credito d’imposta per i mesi di ottobre e novembre 2022 di cui al punto precedente
spetta un bonus pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nel
secondo e terzo trimestre 2022
Bonus secondo trimestre 2022
Il diritto a beneficiare del credito d’imposta per il secondo trimestre spetta alle imprese i cui costi per
kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 al netto
delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kW/h superiore al 30%
relativo al primo trimestre 2019.
Per la richiesta del bonus secondo trimestre, data la passata scadenza del 29 agosto 2022, i fornitori di
energia elettrica si sono resi disponibili a rilasciare dichiarazioni.

Bonus terzo


Il diritto a beneficiare del credito d’imposta per il terzo trimestre scatta qualora il prezzo della componente
energetica, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e di
eventuali sussidi, ha subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente
prezzo medio riferito al secondo trimestre 2019
Per l’utilizzo dei crediti d’imposta le imprese dovranno richiedere a mezzo pec entro e non il 29
novembre 2022 al proprio fornitore di energia il calcolo dell’aumento del costo della componente
energetica registrato nel primo e secondo trimetre 2022 rispetto al primo e secondo trimetre 2019.
Il credito d’imposta terzo trimestre potrà essere utilizzato entro e non oltre il fino al il 31marzo 2023 in f 24.
La richiesta al fornitore sulla sussistenza al diritto e all’ammontare del credito va fatta autonomamente
da ogni azienda utilizzando i modelli e le pec disponibili sul sito del fornitore stesso, una volta ricevuta
la certificazione la girate allo studio in modo che possa provvedere a compensare il credito in f 24 entro
le date previste.


Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito


Napoli 05/10/2022


Distinti saluti
Dott.ssa Anna Lepre