Circolare nr5 del 25 marzo 2021

Oggetto: novità in materia di riscossione introdotte dal decreto Sostegni

Il “Decreto Sostegni” (DL n. 41/2021), recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all’emergenza da COVID-19, ha disposto ulteriori interventi in materia di riscossione.
Vediamo nel dettaglio le misure già introdotte dai precedenti provvedimenti normativi,
aggiornate con le novità del “Decreto Sostegni”.

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

Differimento al 30 aprile 2021 del termine di sospensione per il versamento delle entrate
tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi
di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 (*) al 30 aprile 2021
che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di
sospensione e, dunque, entro il 31 maggio 2021.


Definizione agevolata

Scadenza pagamenti rate 2020


Differimento al 31 luglio 2021 del termine “ultimo” per il pagamento delle rate in
scadenza nel 2020 relative alla “Rottamazione-ter”, al “Saldo e stralcio” e alla
Definizione agevolata delle risorse UE”.
Tale termine era stato precedentemente fissato al 1° marzo 2021 dal “Decreto Ristori” (DL
n. 137/2020).
In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato,
insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020 non determina
la perdita dei benefici della Definizione agevolata, se le stesse verranno integralmente
corrisposte entro il 31 luglio 2021.
Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni
di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
Entro il 31 luglio 2021, quindi, dovranno essere corrisposte integralmente:

  • le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, scadute il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
  • le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2020.

Scadenza pagamenti rate 2021


Differimento al 30 novembre 2021 del termine “ultimo” per il pagamento delle rate in
scadenza nel 2021 relative alla “Rottamazione-ter”, al “Saldo e stralcio” e alla
Definizione agevolata delle risorse UE”.
In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2020, da effettuars
entro il prossimo 31 luglio 2021, il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle
rate in scadenza per l’anno 2021, non determina la perdita dei benefici della Definizione
agevolata se le stesse verranno corrisposte entro il 30 novembre 2021.
Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni
di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
Entro il 30 novembre 2021, quindi, dovranno essere corrisposte integralmente:

  • le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”,scadute il 28 febbraio, il 31 maggio e il 31 luglio 2021;
  • le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2021.

Resta confermata la scadenza del 30 novembre 2021 per il pagamento della quarta rata
in scadenza nell’anno 2021 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata
delle risorse UE”.


Pace fiscale “Stralcio” dei debiti fino a 5 mila euro e definizione agevolata avvisi
bonari anno 2017 e 2018

1) Sono annullati i debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione
dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, alla data di entrata in vigore del
“Decreto Sostegni”, hanno importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivi di capitale,
interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).
Tra i debiti oggetto dello “Stralcio” sono compresi anche quelli eventualmente presenti nei
piani di pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” di cui all’art. 3 DL n.
119/2018, all’art. 16-bis del DL n. 34/2019 e all’art. 1, commi da 184 a 198, della legge n.
145/2018.
I beneficiari dello “Stralcio” sono:

  • le persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.

Le modalità e le date dell’annullamento dei debiti saranno disposte con un decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di
conversione in legge del “Decreto Sostegni”.
Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data
dell’annullamento.
Fino alla data stabilita dal citato Decreto ministeriale, è sospesa la riscossione di tutti i
debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000
al 31 dicembre 2010 di importo residuo fino a 5 mila euro, calcolato al 23/03/2021 (data
di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”), e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.
2) Definizione agevolata degli avvisi bonari relativi al 2017 e 2018 per le P.Iva che a
causa dell’emergenza Covid hanno perso più del 33% del fatturato 2020 rispetto al 2019
L’Agenzia Delle Entrate invierà una proposta di sanatoria ai contribuenti con l’importo
dovuto senza sanzioni ed interessi.


Sospensione attività di notifica e pignoramenti


Sospensione fino al 30 aprile 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri
atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che
non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Sono altresì sospesi fino al 30 aprile gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso
terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19/5/2020) su
stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di
pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto,
sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve
renderle fruibili al debitore anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice
dell’esecuzione.
Cessati gli effetti della sospensione, quindi, a decorrere dal 1° maggio 2021,
riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore.
Napoli 25 marzo 2021
Dott.ssa Anna Lepre